Fasce Deboli
Reati in materia di violenza sessuale (artt. da 609 bis a 609 terdecies c.p.) e di prostituzione minorile (artt. da 600 bis a 600 quinquies c.p.) nonché reato ex art. 612 bis c.p.; Reati contro la famiglia; delitti introdotti dalla legge 19 luglio 2019 n. 69 ( ossia artt. 387 bis c.p. , 558 bis c.p. , 612 ter c.p. e 583 quinquies c.p.); Reati in materia di violenza e abuso in danno di soggetti deboli c.d. “Vittime vulnerabili” (reati p. e p. agli artt. 387-bis, 388, secondo comma, 564, dall’art. 567 all’art. 568, 570, 570-bis, 571, 572, 573, 574, 574-bis, 578, 591, 593-bis, 593-ter, dall’art. 606 all’art. 609, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 643, 734-bis c.p.); Reati ex L. n. 194 del 22 maggio 1978 (articoli 19 e 21); Reati ex Legge n.ro 75 del 20 febbraio 1958 (dall’art. 3 all’art. 4); più in generale, ogni altra fattispecie delittuosa perpetrata in danno di soggetti minori o che, quantunque maggiorenni, versino in condizioni di particolare vulnerabilità ovvero ogni ipotesi di reato che, sulla base di specifici elementi indiziari, possa ragionevolmente progredire in taluna delle fattispecie di reato della Sezione; reati di omicidio e lesioni personali colpose in dipendenza di “colpa medica” o di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; sono poi attribuiti alla competenza di questa Sezione, più in generale e secondo la valutazione del Procuratore della Repubblica di concerto con il Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione, tutti quei reati che vedono coinvolti minori quali persone offese o vittime (ad es. istigazione al suicidio).
La Sezione è coordinato dal P.A. n. 3 e prevede n. 4 magistrati, con l’espressa previsione che il loro numero non potrà mai essere inferiore a due unità.